Costituzione società

I contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di aziende, come pure la costituzione e la modifica delle società di persone e di capitali, devono essere stipulati con il ministero notarile.
La cessione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, qualora stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, offre la massima sicurezza sulla certezza della circolazione ed esclude che il trasferimento possa essere basato su sottoscrizioni false o inesistenti.
Infatti, in relazione al particolare rilievo che l'ordinamento riconosce all'intervento del notaio, caratterizzato da terzietà e imparzialità, il notaio non si limita, anche quando i contratti sono redatti in forma di scrittura privata autenticata, alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di scritture redatte da terzi, ma, oltre a acquisire certezza sull'identità personale delle parti, ha il dovere di verificare la legittimazione delle parti sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, conservando la relativa documentazione e di verificare eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni derivanti dalla legge o da clausole statutarie, anche mediante riscontro dello statuto sociale vigente.

Documenti necessari per la stipula di atti societari.

Dati personali
  • fotocopia del documento di identità e del codice fiscale con l'indicazione dell'attuale residenza e professione di tutte le parti interessate all'atto (i documenti in originale saranno esibiti al notaio al momento della stipula);
  • estratto per riassunto in carta semplice usi consentiti dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune o (se non coniugato) certificato di stato libero in carta semplice
    usi consentiti rilasciato dal Comune;
  • fotocopia dell'eventuale atto di separazione dei beni o di altra convenzione matrimoniale stipulata;
  • se uno dei soci è una società devono essere indicati i dati completi della società e del legale rappresentante; i relativi titoli rappresentativi devono essere esibiti e, se necessario, allegati all'atto.
Dati per la costituzione di una società di persone
  • indicazione della ragione sociale, della sede e della durata;
  • indicazione dell'oggetto sociale;
  • indicazione della quota di partecipazione sottoscritta;
  • esibizione di eventuale perizia di stima se vi sono conferimenti in natura;
  • indicazione dei soci amministratori o accomandatari.
Dati per la costituzione di una società di capitali
  • indicazione della denominazione sociale, della sede e della durata;
  • indicazione dell'oggetto sociale;
  • indicazione del capitale sociale e della quota di partecipazione sottoscritta;
  • esibizione della ricevuta bancaria del versamento del 25% del capitale sociale (100% se la società è una SRL unipersonale);
  • perizia di stima ai sensi art. 2343 c.c. se vi sono conferimenti in natura;
  • indicazione della forma amministrativa e generalità degli amministratori;
  • dati dei sindaci se nominati.

Lo statuto viene esaminato ed elaborato in base alle esigenze di ogni singola società.
Esso deve essere allegato all'atto costitutivo e ne costituisce parte integrante; contiene le norme di disciplina della società.

Se desideri un preventivo per la costituzione di una società segui questo link.